Credito di Imposta R&S

I nuovi limiti di spesa per le imprese nel credito d’imposta R&S

In sede di approvazione della legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), è stato introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in
attività di:

In merito si ricorda che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio,
saranno definiti i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Soggetti interessati
Il bonus spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato.

Misura del credito d’imposta
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili. In particolare il credito d’imposta è
riconosciuto nelle seguenti misure:

Il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi. Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso
periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

Durata del credito d’imposta
Il nuovo credito d’imposta è operativo per il solo periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti “solari”.

N.B.:Il vecchio credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’art.3 del DL 145/2013(che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) è anticipatamente cessato al 31.12.2019, ed è ora
limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, ex art. 17 del Dlgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo
sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Obblighi documentali
L’utilizzo del bonus in esame è vincolato al rispetto degli obblighi di certificazione. In particolare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti. Sono quindi tenute all’adempimento anche le imprese con bilancio certificato. Per le imprese non obbligate per legge
alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in
aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Relazione tecnica
Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sotto progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati
delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

Comunicazione al MISE
Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019).